L'associazione
Il midollo osseo
News e Info
Per saperne di più
Nuove iniziative in Italia
ADMO Regionali
admo@iol.itadmo@iol.it
 
ORGANIGRAMMA

Presidente ADMO Federazione Italiana
Francesco Biagioli ADMO Liguria
Vice Presidente
Pierluigi Negri ADMO Emilia Romagna
Tesoriere
Luigi Malini ADMO Lombardia

 

Giunta Esecutiva
Roberto Congedi ADMO Lazio
Paola De Angelis ADMO Abruzzo
Benedetta Forte ADMO Friuli Venezia-Giulia
Cristiana Liguoro ADMO Campania
Aline Lo Giudice ADMO Sicilia
Roberta Pedrotti ADMO Trentino



ADMO FEDERAZIONE ITALIANA STATUTO

art. 1 - Costituzione - E' costituita la FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO denominata ADMO - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO - FEDERAZIONE ITALIANA, enunciabile anche come ADMO - FEDERAZIONE ITALIANA, con sede in Milano, via Aldini, 72. La sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Nazionale.

art. 2 - Caratteristiche - La FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale; ha carattere organizzativo senza scopo di lucro né commerciale.

art. 3 - Scopi - La FEDERAZIONE si prefigge i seguenti scopi:
lo sviluppo, il coordinamento, l'organizzazione e la difesa degli scopi delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO (ADMO) Regionali, già in essere o da costituirsi;
la rappresentanza e la tutela morale e giuridica, in Italia e all'estero, delle ADMO aderenti;
l'assistenza e la vigilanza per la realizzazione delle iniziative tese al potenziamento ed al perfezionamento delle ADMO aderenti;
la collaborazione con gli Enti Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo:
- l'incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e cellule staminali;
- l'organizzazione e il potenziamento dei centri di tipizzazione tissutale e di trapianto;
- l'incremento e lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali;
lo stimolo alle ADMO Regionali all'indirizzo permanente delle attività in relazione alle indicazioni medico/scientifiche.

art. 4 - Stato Patrimoniale - Il patrimonio della FEDERAZIONE è formato dalle contribuzioni annue dei vari associati tali che assommino ad un ammontare globale minimo di lire 100.000.000 (cento milioni). Inoltre, le entrate della FEDERAZIONE sono costituite da:
contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
donazioni, eredità e legati;
contributi e sussidi da parte dello Stato, delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati nazionali e stranieri
proventi di manifestazioni e di altre iniziative promosse nell'interesse della FEDERAZIONE e da questa autorizzate.

art. 5 - Federazione - La FEDERAZIONE si compone delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO (ADMO) Regionali, regolate da uno statuto proprio conforme alle indicazioni della FEDERAZIONE stessa, gestite da propri organi con delibere assembleari autonome. Le ADMO Regionali hanno la rappresentanza della FEDERAZIONE nella Regione in cui operano e si devono attenere alle delibere del Consiglio Nazionale. Ad esse viene concessa l'utilizzazione del marchio registrato di cui ADMO FEDERAZIONE ITALIANA è titolare. Agli effetti del presente Statuto le ADMO delle Provincie Autonome hanno valenza regionale tranne quando esplicitamente escluso.

art. 6 - Compiti - La FEDERAZIONE, attraverso i propri organi, si farà carico inoltre degli scopi sociali di ADMO nelle Regioni in cui non vi sia una Associazione Regionale con proprio statuto secondo l'art. 5 comma 1°. In particolare la FEDERAZIONE potrà: · svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali e al loro trapianto; · promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo; · collaborare con i centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima; · stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali; · essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa del trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali; · essere di supporto all'organizzazione preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali; · essere di supporto ai centri di trapianto; · favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune; · promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

art. 7 - Obblighi - Le ADMO Regionali hanno l'obbligo di: · osservare lo statuto della FEDERAZIONE; · uniformarsi alla disciplina della FEDERAZIONE derivante dalle disposizioni emanate dagli organi competenti.

art. 8 - Organi - Gli organi della FEDERAZIONE sono: il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva e il Presidente. Tutte le cariche della FEDERAZIONE sono gratuite.

art. 9 - Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale che dura in carica tre anni, è costituito da due membri nominati da ogni ADMO Regionale e da un membro di ogni ADMO di Provincia Autonoma. Ogni membro ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente con invito postale o tramite fax all'indirizzo di ogni ADMO Regionale, almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti proposti dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, e quelli richiesti dalle ADMO Regionali. Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un decimo delle ADMO Regionali aderenti.

art. 10 - Validità del Consiglio Nazionale - Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà degli eventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le modifiche dello statuto, lo scioglimento della FEDERAZIONE e la esclusione delle ADMO Regionali inadempienti occorre il voto favorevole dei ¾ dei membri presenti.

art. 11 - Compiti del Consiglio Nazionale - Il Consiglio nomina di volta in volta il presidente della seduta e il segretario per la redazione del verbale della seduta stessa. Spetta al Consiglio: · eleggere tra i propri membri il Presidente di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA, il Vice Presidente e il Tesoriere; · eleggere tra i propri membri sei componenti della Giunta Esecutiva; · eleggere i 3 componenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo Albo, del Collegio dei Revisori dei Conti; · eleggere i componenti, 3 più 2 supplenti, del Collegio dei Probiviri; · approvare il regolamento per il funzionamento della FEDERAZIONE; · approvare il programma dell'attività della FEDERAZIONE proposto dalla Giunta Esecutiva; · decidere sulla gestione e sulla destinazione dei fondi raccolti con iniziative a carattere nazionale; · approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Spetta inoltre al Consiglio approvare le modifiche dello statuto, decidere lo scioglimento della Federazione e l'esclusione delle ADMO Regionali inadempienti.

art. 12 - Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva è composta da: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i sei membri di cui all'art. 11. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili. Spetta alla Giunta Esecutiva: · formulare il regolamento per il funzionamento della FEDERAZIONE; · definire il programma di attività in base alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Nazionale, promuovendo e coordinando le azioni conseguenti; · accogliere o rigettare le domande di adesione delle ADMO Regionali ancora non facenti parte della FEDERAZIONE; · in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente di norma almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Membri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni del Consiglio Nazionale in caso di motivata urgenza. In questo caso le delibere devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale. La riunione della Giunta è valida con la presenza della metà più uno dei suoi Membri. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti.

art. 13 - Presidente - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Compiti del Presidente sono: · rappresentare legalmente la FEDERAZIONE; · presiedere la Giunta Esecutiva e coordinarne i lavori; · nei casi di urgenza adottare i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione di quest'ultima.

art. 14 - Tesoriere - Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, della elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti) e del bilancio preventivo ed alla loro successiva approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti - I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione contabile della FEDERAZIONE e di riferirne annualmente al Consiglio Nazionale, anche tramite relazione scritta.

art. 16 - Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri, i cui membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità.

art. 17 - Dimissioni, Ddecadenze e Revoche - Il Consigliere che, per dimissioni o altro motivo, cessa di essere delegato dal Consiglio Direttivo dell'ADMO Regionale di provenienza viene sostituito con un altro, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo della suddetta ADMO. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente il Consiglio Nazionale, reintegrato come sopra se necessario, provvede alla nuova nomina. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli altri Membri della Giunta Esecutiva, lo stesso viene automaticamente sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale può revocare (con maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto), per gravi motivi, il mandato conferito a qualsiasi Membro della Giunta Esecutiva, prima della sua scadenza.

art. 18 - Segreteria - I costi di segreteria per l'attività della FEDERAZIONE vengono iscritti nel bilancio della stessa e vengono supportati dalle ADMO Regionali, secondo un criterio stabilito dal Consiglio Nazionale. Le ADMO Regionali usano propri fondi per le competenze in conseguenza delle nomine della FEDERAZIONE e delibere relative. I rimborsi spese nei confronti dei Consiglieri sono supportati dalle ADMO Regionali di provenienza degli stessi.

art. 19 - Scioglimento - Lo scioglimento della FEDERAZIONE è deliberato dal Consiglio Nazionale, che nomina i liquidatori, ne fissa i compiti e i poteri.

art. 20 - Codice Civile - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile che regolano le Associazioni.